Legge regionale 24 maggio 2004, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2021

Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali.
Art. 14
1. Al fine di assicurare le condizioni necessarie al completamento dei progetti speciali previsti in materia di orientamento a valere sui programmi europei per il periodo 2001-2006, il personale che abbia prestato servizio con contratto di lavoro a tempo determinato nella qualifica di consigliere psicologo, ai sensi dell'articolo 11 (Assunzione di personale con contratto a tempo determinato), commi 2 e 7, della legge regionale 9 settembre 1997, n. 31, presso la struttura di orientamento della Direzione centrale per le identità linguistiche e i migranti, l'istruzione, la cultura, lo sport e le politiche della pace e della solidarietà, per l'espletamento delle funzioni previste dalle leggi regionali 26 maggio 1980, n. 10 (Norme regionali in materia di diritto allo studio), e 6 luglio 1984, n. 26 (Provvedimenti regionali per l'istruzione), per un periodo complessivo non inferiore a ventiquattro mesi, può essere assunto, nella medesima categoria e posizione economica già attribuite ai sensi dell'articolo 2 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20 (Disciplina del nuovo sistema di classificazione del personale della Regione, nonché ulteriori disposizioni in materia di personale), con contratto di lavoro a tempo determinato sino al 31 dicembre 2006.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 15, L. R. 12/2006, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 38, comma 2, L. R. 19/2006
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 38, comma 1, L. R. 19/2006
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 57, L. R. 30/2007