Legge regionale 24 maggio 2004, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2021

Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali.
Art. 13
 (Messa a disposizione e comando di personale presso la Corte dei conti)
1. La Regione mette a disposizione della Sezione di controllo della Regione Friuli Venezia Giulia della Corte dei conti, di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902 (Adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia), come sostituito dall'articolo 2 del decreto legislativo 125/2003, personale di ruolo nel limite massimo di quattro unità, con oneri a carico della Regione medesima.
2. Gli enti locali del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia, di cui all'articolo 127 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali) della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, sono autorizzati su richiesta e per tramite della Regione, che ne assume l'onere finanziario, ad assegnare, in posizione di comando, proprio personale di ruolo alla Sezione di cui al comma 1, anche in deroga a limiti numerici e temporali previsti dai propri ordinamenti.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 7, comma 63, L. R. 30/2007
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 14, comma 37, L. R. 17/2008