Legge regionale 24 maggio 2004, n. 17 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2021

Riordino normativo dell'anno 2004 per il settore degli affari istituzionali.
Art. 12
 (Modifiche all'articolo 151 della legge regionale 53/1981 concernente
il rimborso delle spese per la difesa in giudizio)
2. Il disposto di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 151 della legge regionale 53/1981, come modificati dal comma 1, si applica anche al personale regionale di categoria non dirigenziale qualora la relativa disciplina non sia definita in sede di contrattazione collettiva.
3. Il disposto di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 151 della legge regionale 53/1981, come modificati dal comma 1, si applica anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge nonché ai procedimenti già definiti alla medesima data, fatti salvi i termini di prescrizione di cui all'articolo 2956, primo comma, numero 2, del codice civile.
4. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 151 della legge regionale 53/1981, come modificato dal comma 1, continuano a far carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento rispettivamente ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
a) UPB 53.1.260.1.665 - capitolo 158;
b) UPB 52.3.220.1.577 - capitolo 609.