Art. 13
(Messa a disposizione e comando di personale presso la Corte dei conti)
2. Gli enti locali del comparto unico del pubblico impiego regionale e locale del Friuli Venezia Giulia, di cui all'articolo 127 (Comparto unico del pubblico impiego della Regione e degli Enti locali) della
legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, sono autorizzati su richiesta e per tramite della Regione, che ne assume l'onere finanziario, ad assegnare, in posizione di comando, proprio personale di ruolo alla Sezione di cui al comma 1, anche in deroga a limiti numerici e temporali previsti dai propri ordinamenti.
2 bis. Qualora al personale di cui ai commi 1 e 2 risulti attribuito presso l'ente di appartenenza, alla data della messa a disposizione o dell'assegnazione in posizione di comando, un incarico di posizione organizzativa, il personale medesimo conserva la retribuzione di posizione in godimento alla medesima data.
3.
Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, fanno carico alle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi a fianco di ciascuna indicati:
a) UPB 52.2.280.1.1 - capitoli 550, 551 e 561;
b) UPB 52.2.280.1.651 - capitoli 552 e 553;
c) UPB 52.2.250.1.659 - capitoli 9630 e 9631;
d) UPB 52.5.250.1.687 - capitolo 9650.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 2 da art. 7, comma 63, L. R. 30/2007
2 Comma 2 bis aggiunto da art. 14, comma 37, L. R. 17/2008