Legge regionale 24 maggio 2004, n. 16 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti.
Art. 9
 (Osservatorio dei prezzi e dei consumi)
2. I programmi di attività dell'Osservatorio terranno conto delle proposte formulate dalla Consulta.
3. Per lo svolgimento dell'attività dell'Osservatorio, la Direzione delle attività produttive può avvalersi, anche mediante apposite convenzioni, della collaborazione delle Camere di commercio, dei Comuni, dei Centri di Assistenza Tecnica per il commercio e l'artigianato, nonché dell'ISTAT per il tramite del Servizio regionale della statistica, o di altri enti, di centri di ricerca specializzati, di istituti universitari, ovvero di esperti dotati di particolare qualificazione tecnico-scientifica.
4. L'Osservatorio trasmette le risultanze delle indagini di cui al presente articolo al Tavolo regionale di concertazione.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 11, comma 4, lettera d), L. R. 16/2010