Art. 8
(Collaborazione con le strutture regionali e le aziende sanitarie locali)
1. Per lo svolgimento della sua attività la Consulta può avvalersi della collaborazione delle strutture regionali competenti per materia, dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) e delle Aziende sanitarie locali, richiedendo a queste, in caso di necessità, analisi di laboratorio e accertamenti attinenti alle materie oggetto della presente legge.