Art. 3
(Funzionamento della Consulta)
1. La Consulta, presente almeno la maggioranza assoluta dei suoi componenti, elegge il Vice Presidente fra i rappresentanti designati dalle associazioni di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c).
2. La Consulta ha sede presso la Direzione centrale competente in materia di commercio e si avvale, per l'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 4, delle strutture, del personale e dei mezzi messi a disposizione dalla Direzione medesima.b
3. La Consulta, entro tre mesi dalla prima seduta, approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un regolamento per il suo funzionamento.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 11, comma 4, lettera b), L. R. 16/2010