Legge regionale 24 maggio 2004 , n. 15 - TESTO VIGENTE dal 07/07/2022

Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia.

Art. 13

(Modifiche alla legge regionale 1/2003 concernente contributi all'edilizia)

1. Al comma 35 dell'articolo 5 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 (Legge finanziaria 2003), come modificato dall'articolo 4, comma 90, della legge regionale 1/2004, dopo le parole <<per sostenere gli oneri necessari>> sono aggiunte le seguenti: <<alla realizzazione, compreso l'acquisto dei terreni,>>.

2. Gli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1 fanno carico all'unità previsionale di base 5.3.340.2.177 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 3432 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, la cui denominazione è sostituita dalla seguente <<Contributo decennale al Comune di Villa Vicentina per sostenere gli oneri necessari alla realizzazione, compreso l'acquisto dei terreni, al recupero, alla ristrutturazione, all'ampliamento ed all'adeguamento di edifici pubblici ed infrastrutture>>.