Art. 5
(Disposizioni per l'attuazione dell'accordo di programma in materia di informazione,formazione ed educazione ambientale - INFEA)
1. Nell'ambito delle spese per l'avvio e il rafforzamento di politiche di sviluppo sostenibile, di informazione ed educazione ambientale finalizzate all'attuazione all'accordo di programma in materia di informazione, formazione ed educazione ambientale - INFEA, stipulato il 25 ottobre 2002 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, l'Amministrazione regionale è autorizzata a riconoscere gli oneri derivanti dall'esecuzione del programma di cui all'articolo 5, comma 4, del citato accordo, a decorrere dalla data di trasmissione al Ministero del programma esecutivo medesimo.