Art. 3
1.
Dopo il
comma 4 dell'articolo 30 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici), è inserito il seguente:
<<4 bis. In deroga a quanto previsto dal comma 4 è consentita la facoltà all'Amministrazione pubblica committente di prevedere che l'esecutore dei lavori assicuri anche l'evento considerato causa di forza maggiore.>>.
2.
La
lettera g) del comma 7 dell'articolo 51 della legge regionale 14/2002 è sostituita dalla seguente:
<<g) l'erogazione del finanziamento al soggetto delegatario, avuto riguardo ai limiti di disponibilità di bilancio correlati al rispetto del patto di stabilità e crescita per l'esercizio finanziario di riferimento, nella misura del 10 per cento contestualmente all'atto di delegazione, fino all'ulteriore 80 per cento anche sulla base dell'avanzamento dei lavori, e nella misura dell'importo rimanente all'accertamento finale della spesa, conseguente all'approvazione da parte del soggetto delegatario degli atti di contabilità finale e di collaudo;>>.
3.
All'articolo 56 della legge regionale 14/2002 sono apportate le seguenti modifiche:
a)
il comma 5 è sostituito dal seguente:
<<5. Il finanziamento concesso si intende comprensivo dell'intera imposta sul valore aggiunto per la realizzazione dell'intervento.>>;
b)
il comma 6 è sostituito dal seguente:
<<6. L'ente pubblico beneficiario è autorizzato a reimpiegare l'imposta sul valore aggiunto non costituente onere per il beneficiario, in quanto a qualsiasi titolo recuperata, conguagliata o rimborsata, per la realizzazione di nuovi lavori affini a quelli oggetto di contribuzione, nonché per l'adeguamento alle norme di sicurezza e per il miglioramento funzionale di opere preesistenti.>>.
4.
Il
comma 3 dell'articolo 59 della legge regionale 14/2002 è sostituito dal seguente:
<<3. Fatte salve particolari disposizioni di settore, per i soggetti di cui al comma 1, se esercenti attività in regime IVA nel settore in cui rientra l'intervento oggetto di incentivo, l'imposta non è ammissibile a finanziamento.>>.
6. Le norme di cui ai commi 3, lettera b), e 4, fermo restando l'ammontare del contributo concesso, si applicano alle procedure contributive per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non sia stata disposta l'erogazione dell'incentivo.
Note:
1 Comma 5 abrogato da art. 112, comma 2, L. R. 29/2005