Legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 07/07/2022

Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia.
Art. 24
 (Disposizioni riguardanti le servitù militari)
3. Al comma 1 dell'articolo 4 della legge regionale 18/1995 le parole <<Direzione regionale della pianificazione territoriale>> sono sostituite dalle seguenti: <<competente Direzione centrale>>.
4. Ai commi 1 e 2 dell'articolo 5 della legge regionale 18/1995 le parole <<Assessore regionale alla pianificazione territoriale>> sono sostituite dalle seguenti: <<Assessore regionale designato dal Presidente della Regione ai sensi dell'articolo 83, comma 2, lettera a), della legge regionale 9 novembre 1998, n. 13, come sostituito dall'articolo 5, comma 1, della legge regionale 6/2004>>.
5. Al comma 2 dell'articolo 5 (Commissione regionale per le servitù militari) della legge regionale 10 marzo 2004, n. 6, le parole <<di cui al comma 10>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui ai commi 4 bis e 10>>.
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 64, comma 1, lettera e), L. R. 19/2009