Art. 2
(Disposizioni in materia di ricostruzione)
1. Le disposizioni di cui all'
articolo 2 della legge regionale 30 agosto 1984, n. 45 (Disposizioni per le aree destinate ad insediamenti abitativi di carattere provvisorio e definitivo), come integrato dall'
articolo 50 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26 (Disposizioni modificative, integrative e di interpretazione autentica di leggi regionali di intervento nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976) sono estese agli insediamenti provvisori con finalitā socio sanitarie realizzati dagli Enti ospedalieri pubblici su aree di proprietā nell'immediato periodo successivo agli eventi sismici del 1976 nel territorio dei Comuni classificati ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale 20 maggio 1976, n. 0714/Pres. (Delimitazione delle zone colpite dagli eventi tellurici del maggio 1976), e successive modifiche e integrazioni.