Legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 - TESTO VIGENTE dal 09/04/2024

Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia.
Art. 14
 (Modifiche alla disciplina in materia di edilizia sovvenzionata)
1.
Il comma 30 dell'articolo 4 della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 (Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), č sostituito dal seguente:
<<30. I rientri derivanti dal rimborso dei mutui di cui all'articolo 5 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica), la cui gestione č attribuita alla Regione a seguito dell'accordo di programma del 19 aprile 2001, approvato con decreto del Presidente della Regione del 3 luglio 2001, n. 0243/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 18 luglio 2001, n. 29, č stipulato ai sensi degli articoli 61 e 63 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), alimentano il Fondo per l'edilizia residenziale di cui all'articolo 11, comma 2, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), e sono destinati, nella forma di agevolazione prevista dall'articolo 10, comma 4, della legge regionale 6/2003, ai fini di cui all'articolo 3 della medesima legge regionale 6/2003.>>.

2. I rientri di cui al comma 1 continuano ad affluire all'unitā previsionale di base 5.1.340.2.1112 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 3316 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
3. All'articolo 4, comma 56, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Legge finanziaria 2004), le parole <<e non oltre il 31 dicembre 2004>> sono sostituite dalle seguenti: <<al 31 dicembre 2004>>.