<<30. I rientri derivanti dal rimborso dei mutui di cui all'
articolo 5 della legge 17 febbraio 1992, n. 179 (Norme per l'edilizia residenziale pubblica), la cui gestione č attribuita alla Regione a seguito dell'accordo di programma del 19 aprile 2001, approvato con decreto del Presidente della Regione del 3 luglio 2001, n. 0243/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 18 luglio 2001, n. 29, č stipulato ai sensi degli articoli 61 e 63 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), alimentano il Fondo per l'edilizia residenziale di cui all'
articolo 11, comma 2, della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica), e sono destinati, nella forma di agevolazione prevista dall'
articolo 10, comma 4, della legge regionale 6/2003, ai fini di cui all'
articolo 3 della medesima legge regionale 6/2003.>>.