Legge regionale 24 maggio 2004, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 18/06/2021

Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
Art. 24
1. All'articolo 67 della legge regionale 7/2000 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:<<2. Copia di tutte le deliberazioni formali adottate dalla Giunta regionale, nonché dei verbali di discussione è trasmessa al Consiglio regionale. La trasmissione avviene entro venti giorni dall'approvazione da parte della Giunta regionale. Entro sette giorni lavorativi i medesimi atti sono messi a disposizione del Consiglio regionale in via informatica.>>;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:<<3. Tutti gli atti relativi al conferimento, alla revoca, al rinnovo o alla modifica degli incarichi dirigenziali sono trasmessi al Consiglio regionale secondo le modalità di cui al comma 2.>>;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:<<4. Ogni consigliere regionale può richiedere alle Direzioni proponenti copia degli atti presupposti delle deliberazioni di cui al comma 2.>>;
d) al comma 5 le parole <<di cui ai commi 2 e 3>> sono sostituite dalle seguenti: <<di cui al comma 2>>.