Legge regionale 24 maggio 2004, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 18/06/2021

Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
Art. 22
1. Al comma 2 dell'articolo 55 della legge regionale 7/2000 le parole <<dell'Ufficio legislativo e legale e della Ragioneria Generale>> sono sostituite dalle seguenti: <<dell'Avvocatura della Regione e della Direzione centrale delle risorse economiche e finanziarie>>.