Legge regionale 24 maggio 2004, n. 14 - TESTO VIGENTE dal 18/06/2021

Modifiche alla legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso).
Art. 2
1. All'articolo 2 della legge regionale 7/2000 sono apportate le seguenti modifiche:
a) il comma 2 č sostituito dal seguente:<<2. La presente legge si applica inoltre alle Agenzie di informazione e accoglienza turistica, all'Agenzia regionale della sanitā, all'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale, agli Enti parco e all'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente, secondo i rispettivi ordinamenti.>>;
b) il comma 2 bis č sostituito dal seguente:<<2 bis. Gli articoli 19, 20, da 22 a 22 sexies, il titolo II e il titolo III si applicano agli enti locali secondo i rispettivi ordinamenti.>>.