<<Art. 43
(Rendicontazione di incentivi a istituzioni, associazioni, fondazioni e comitati)
1. Le istituzioni, le associazioni senza fini di lucro, le organizzazioni non lucrative di utilitā sociale (ONLUS), le fondazioni e i comitati beneficiari di incentivi erogati dall'Amministrazione regionale con fondi propri, con esclusione dei contributi per spese di investimento relative ad immobili, sono tenuti a presentare, a titolo di rendiconto, soltanto l'elenco analitico della documentazione giustificativa da sottoporre a verifica contabile a campione a mezzo di un apposito controllo disposto dall'ufficio regionale che ha concesso l'incentivo. Le associazioni di volontariato presentano il rendiconto esclusivamente in relazione all'utilizzo delle somme percepite a titolo di incentivo.>>.