<<Art. 22 sexies
(Partecipazione dell'Amministrazione regionale)
1. Qualora l'Amministrazione regionale sia chiamata a partecipare a conferenze di servizi indette da altre amministrazioni procedenti, la Giunta regionale nomina un dirigente quale rappresentante regionale. Qualora siano interessati dalla conferenza di servizi procedimenti amministrativi regionali di competenza di più direzioni centrali, contestualmente alla nomina, la Giunta regionale, su proposta di uno degli assessori competenti, convoca la conferenza dei direttori centrali di cui all'articolo 21, alla quale partecipano i direttori centrali competenti o loro delegati. Alla conferenza dei direttori centrali di cui all'articolo 21 partecipa altresì, senza diritto di voto, il rappresentante regionale, qualora non sia già componente della medesima.>>.