Legge regionale 22 aprile 2004 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Interventi in materia di professioni.

Art. 6

(Aggiornamento professionale)

1. L'Amministrazione regionale promuove e finanzia progetti di aggiornamento professionale per i professionisti.

(1)

2. I progetti di cui al comma 1 possono essere realizzati da ordini, collegi o associazioni professionali di professioni ordinistiche e da associazioni professionali inserite nel registro delle professioni non ordinistiche, anche in collaborazione con le Università e altri istituti scientifici.

(2)

2 bis. I progetti di aggiornamento professionale si svolgono in ambito regionale. Per il finanziamento del contributo di cui al comma 1, è necessaria la partecipazione a maggioranza dei professionisti che esercitano l'attività con sede legale o operativa in regione.

(3)

Note:

Comma 1 sostituito da art. 6, comma 9, L. R. 1/2005

Comma 2 sostituito da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 25/2016

Comma 2 bis aggiunto da art. 71, comma 1, L. R. 13/2020