Legge regionale 22 aprile 2004 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023
Interventi in materia di professioni.
Art. 6
(Aggiornamento professionale)
1. L'Amministrazione regionale promuove e finanzia progetti di aggiornamento professionale per i professionisti.
(1)
2. I progetti di cui al comma 1 possono essere realizzati da ordini, collegi o associazioni professionali di professioni ordinistiche e da associazioni professionali inserite nel registro delle professioni non ordinistiche, anche in collaborazione con le Università e altri istituti scientifici.
(2)
2 bis. I progetti di aggiornamento professionale si svolgono in ambito regionale. Per il finanziamento del contributo di cui al comma 1, è necessaria la partecipazione a maggioranza dei professionisti che esercitano l'attività con sede legale o operativa in regione.
(3)
Note:1 Comma 1 sostituito da art. 6, comma 9, L. R. 1/2005
2 Comma 2 sostituito da art. 8, comma 1, lettera a), L. R. 25/2016
3 Comma 2 bis aggiunto da art. 71, comma 1, L. R. 13/2020