Legge regionale 22 aprile 2004 , n. 13 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Interventi in materia di professioni.

Art. 11

(Interventi per favorire forme associate o societarie di attività professionali)

1. L'Amministrazione regionale è autorizzata a promuovere, nel rispetto dei principi fondamentali determinati dalle legislazione dello Stato, l'avvio di forme associate o societarie di attività professionali tra soggetti che esercitino la medesima o diverse professioni.

1 bis. Sono ammesse al contributo le spese dei primi tre anni di attività professionale in forma associata o societaria, anche se sostenute nei dodici mesi precedenti alla data di presentazione della domanda.

(1)

Note:

Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 2, L. R. 33/2015