Legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Interventi in materia di professioni.
Capo IV
 Interventi a favore dei professionisti
Art. 11 bis
1. La Regione sostiene l'internazionalizzazione delle professioni attraverso la concessione di contributi a favore di giovani, come definiti dall'articolo 18 della legge regionale 10 dicembre 2021, n. 22 (Disposizioni regionali in materia di politiche della famiglia, di promozione dell'autonomia dei giovani e delle pari opportunità), sia iscritti in appositi albi o elenchi ai sensi dell'articolo 2229 del codice civile, sia non organizzati in ordini o collegi, ovvero diplomati o laureati in attesa di conseguire l'abilitazione professionale, per incentivare le esperienze professionali all'estero, di durata non superiore a ventiquattro mesi, realizzate attraverso tirocini professionali o praticantati, tirocini extracurriculari, rapporti di lavoro subordinato a tempo determinato o collaborazioni presso studi professionali, imprese ed enti, pubblici o privati.
2. La Regione concede altresì ai giovani di cui al comma 1 contributi per la formazione all'estero presso organismi di formazione accreditati, enti o strutture pubbliche e private, ordini professionali, accademie, scuole o università, al fine di rafforzare e di aggiornare, in termini di eccellenza e di qualità, le competenze e le abilità individuali, di promuovere la competitività e ridurre i rischi di obsolescenza professionale.
4. Con regolamento regionale sono individuati requisiti, criteri e modalità di concessione dei contributi di cui al presente articolo.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 23, comma 1, L. R. 22/2021
Art. 12
 (Regolamenti d'esecuzione)
1 bis. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto integrale delle condizioni poste dal regolamento (UE) n. 1407/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis", pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea serie L 352 del 24 dicembre 2013.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 1, lettera d), L. R. 25/2016
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 10, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
Art. 13
 (Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6 fanno carico all'unità previsionale di base 10.1.320.1.334 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5807 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
2. Per le finalità previste dall'articolo 8 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 10.3.320.1.504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 che si istituisce alla funzione obiettivo n. 10 - programma 10.3 - rubrica n. 320 - Servizio per le professioni e gli interventi settoriali - spese correnti - con la denominazione <<Interventi in materia di professioni>>, con riferimento al capitolo 8001 (2.1.163.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio per le professioni e gli interventi settoriali con la denominazione <<Interventi per la promozione della costituzione di cooperative per la prestazione di garanzie per favorire la concessione di finanziamenti ai professionisti associati da parte di banche, società finanziarie e di locazione finanziaria>> e con lo stanziamento di 300.000 euro per l'anno 2004.
3. Per le finalità previste dall'articolo 9 è autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 10.3.320.1.504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 8003 (2.1.163.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio per le professioni e gli interventi settoriali - con la denominazione <<Finanziamenti per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attività professionale>> e con lo stanziamento di 400.000 euro per l'anno 2004.
4. Per le finalità previste dall'articolo 10 è autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 10.3.320.1.504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 8004 (2.1.163.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio per le professioni e gli interventi settoriali - con la denominazione <<Interventi diretti o tramite gli enti di previdenza delle professioni volti a consentire alle professioniste e ai professionisti di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternità e della paternità e alle persone fisicamente svantaggiate di esercitare l'attività professionale>> e con lo stanziamento di 200.000 euro per l'anno 2004.
5. Per le finalità previste dall'articolo 11 è autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unità previsionale di base 10.3.320.1.504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 8005 (2.1.163.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio per le professioni e gli interventi settoriali - con la denominazione <<Interventi per la promozione dell'avvio di forme associate o societarie di attività professionali tra soggetti che esercitino la medesima o diverse professioni>> e con lo stanziamento di 300.000 euro per l'anno 2004.
6. All'onere complessivo di 1.200.000 euro per l'anno 2004 derivante dalle autorizzazioni di spesa previste dai commi da 2 a 5, si provvede mediante storno di pari importo dalle seguenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e per gli importi a fianco di ciascuno indicato:
a) U.P.B. 10.1.320.1.334 - capitolo 5807 - 600.000 euro;
b) U.P.B. 1.3.320.1.1899 - capitolo 8550 - 600.000 euro; intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa per l'anno 2004. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.