Art. 6 bis
(Formazione professionale)
1. Al fine di rafforzare e di aggiornare le competenze e le abilitā individuali, di promuovere la competitivitā e ridurre i rischi di obsolescenza professionale, l'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere contributi per promuovere la formazione dei professionisti nei primi tre anni di attivitā professionale. L'attivitā formativa deve concludersi con profitto e essere realizzata presso enti o strutture pubbliche e private, ordini professionali, accademie, scuole, universitā o, esclusivamente qualora il percorso formativo si concluda con il conseguimento di crediti formativi riconosciuti dall'ordine o dal collegio, anche presso professionisti.
1 bis. Sono ammesse al contributo anche le spese sostenute nei dodici mesi precedenti alla data di presentazione della domanda.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 8, comma 1, lettera b), L. R. 25/2016
2 Articolo sostituito da art. 7, comma 4, L. R. 8/2024
3 Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 76, L. R. 13/2024 , con effetto dall'1/1/2025. La modifica trova applicazione per le domande di contributo presentate ai sensi dell'articolo 6 bis della presente legge a decorrere dal 27 ottobre 2024 e ai procedimenti in corso a quella data.