Legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Interventi in materia di professioni.
Art. 5
2. Il Comitato formula proposte ed esprime pareri non vincolanti in materia di interesse delle professioni, con particolare riguardo agli atti di programmazione e legislazione regionale connessi alla tutela delle professioni e degli utenti delle medesime, alla formazione, all'orientamento, all'aggiornamento dei professionisti, ai processi di innovazione e internazionalizzazione delle attivitā professionali.
3. Il Comitato č costituito con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di professioni e dura in carica cinque anni. Alla scadenza continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla pubblicazione del decreto di costituzione del nuovo Comitato.
7. Il Comitato si riunisce almeno una volta all'anno in seduta allargata alle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative su scala regionale, su richiesta delle medesime, per ascoltare i problemi e le proposte formulate a nome dell'utenza ed assumere i conseguenti orientamenti.
8. Con il decreto di cui al comma 1 č nominato un segretario del Comitato scelto tra il personale assegnato alla struttura competente in materia di lavoro e professioni.
Note:
1 Rubrica dell'articolo modificata da art. 30, comma 2, L. R. 18/2004
2 Parole soppresse al comma 1 da art. 30, comma 2, L. R. 18/2004
3 Parole sostituite al comma 4 da art. 30, comma 2, L. R. 18/2004
4 Comma 5 sostituito da art. 30, comma 2, L. R. 18/2004
5 Comma 6 abrogato da art. 30, comma 2, L. R. 18/2004
6 Comma 8 bis aggiunto da art. 14, comma 15, L. R. 22/2010
7 Comma 8 ter aggiunto da art. 68, comma 1, L. R. 6/2021