Legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Interventi in materia di professioni.
Art. 4
 (Registro delle associazioni)
1. Ai fini della presente legge, con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale e su proposta dell'Assessore competente in materia di professioni, possono essere inserite nel registro associazioni a carattere regionale di prestatori di attività professionali non ordinistiche.
2. È istituito presso la struttura regionale competente in materia di professioni il Registro regionale delle associazioni dei prestatori di attività professionali non ordinistiche, di seguito definito Registro, nel quale sono iscritte le associazioni che abbiano ottenuto l'inserimento ai sensi del comma 3.
3. Per ottenere l'inserimento nel Registro un'associazione professionale non ordinistica deve produrre documentazione che attesti:
a) i requisiti culturali ed i percorsi di formazione che si richiedono per l'ammissione all'associazione;
b) l'esistenza di regole di democrazia interna e l'esclusione di ogni forma di preclusione o discriminazione nei confronti di chi esercita o intenda esercitare la medesima attività;
c) modalità di esercizio della professione e di aggiornamento degli associati che garantiscano la qualità dei servizi resi agli utenti;
d) l'esistenza e l'applicazione di regole deontologiche che assicurino l'imparzialità, la competenza, l'integrità e la responsabilità dei membri dell'associazione prevedendo sanzioni proporzionali alla gravità delle infrazioni commesse;
e) la tenuta di un bilancio consuntivo, da produrre annualmente.

4. Con apposito regolamento da emanarsi, sentita la competente Commissione consiliare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti criteri e modalità per l'inserimento delle associazioni.