Legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Interventi in materia di professioni.
Art. 3
 (Composizione e funzionamento)
1. La Consulta è costituita con decreto del Presidente della Regione, su conforme deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore competente in materia di professioni e dura in carica cinque anni. Alla scadenza continua ad esercitare le proprie funzioni fino alla pubblicazione del decreto di costituzione della nuova Consulta.
2. La Consulta è composta:
a) dall'Assessore competente che la presiede;
b) dal Direttore centrale della struttura competente in materia di professioni;
c) da un rappresentante regionale per ciascuna delle professioni ordinistiche.

3. Il rappresentante di una professione è nominato dai rispettivi ordini o collegi, di concerto tra loro, entro sessanta giorni da quando la Direzione competente ne richieda la designazione.
4. Sono ammessi alla Consulta gli ordini e i collegi che ne facciano richiesta alla Direzione competente secondo modalità fissate con apposito regolamento da emanarsi, sentita la competente Commissione consiliare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
5. Con il decreto di cui al comma 1 è nominato un segretario della Consulta, scelto tra il personale assegnato alla struttura regionale competente in materia di professioni.
6. La Consulta puòarticolarsi al proprio interno in commissioni presiedute dall'Assessore competente in materia di professioni o, per delega di questi, dal Direttore centrale competente in materia di professioni. Di ciascuna commissione fanno parte i membri della Consulta che sono espressione di professioni funzionalmente omogenee.
Note:
1 Parole aggiunte al comma 7 da art. 30, comma 1, L. R. 18/2004
2 Comma 7 bis aggiunto da art. 14, comma 14, L. R. 22/2010
3 Comma 7 ter aggiunto da art. 67, comma 1, L. R. 6/2021