Legge regionale 22 aprile 2004, n. 13 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

Interventi in materia di professioni.
Art. 13
 (Norme finanziarie)
1. Gli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 6 fanno carico all'unitā previsionale di base 10.1.320.1.334 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 5807 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
2. Per le finalitā previste dall'articolo 8 č autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unitā previsionale di base 10.3.320.1.504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 che si istituisce alla funzione obiettivo n. 10 - programma 10.3 - rubrica n. 320 - Servizio per le professioni e gli interventi settoriali - spese correnti - con la denominazione <<Interventi in materia di professioni>>, con riferimento al capitolo 8001 (2.1.163.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio per le professioni e gli interventi settoriali con la denominazione <<Interventi per la promozione della costituzione di cooperative per la prestazione di garanzie per favorire la concessione di finanziamenti ai professionisti associati da parte di banche, societā finanziarie e di locazione finanziaria>> e con lo stanziamento di 300.000 euro per l'anno 2004.
3. Per le finalitā previste dall'articolo 9 č autorizzata la spesa di 400.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unitā previsionale di base 10.3.320.1.504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 8003 (2.1.163.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio per le professioni e gli interventi settoriali - con la denominazione <<Finanziamenti per le spese di avvio e di funzionamento dei primi tre anni di attivitā professionale>> e con lo stanziamento di 400.000 euro per l'anno 2004.
4. Per le finalitā previste dall'articolo 10 č autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unitā previsionale di base 10.3.320.1.504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 8004 (2.1.163.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio per le professioni e gli interventi settoriali - con la denominazione <<Interventi diretti o tramite gli enti di previdenza delle professioni volti a consentire alle professioniste e ai professionisti di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternitā e della paternitā e alle persone fisicamente svantaggiate di esercitare l'attivitā professionale>> e con lo stanziamento di 200.000 euro per l'anno 2004.
5. Per le finalitā previste dall'articolo 11 č autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2004 a carico dell'unitā previsionale di base 10.3.320.1.504 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 8005 (2.1.163.2.10.02) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi alla rubrica n. 320 - Servizio per le professioni e gli interventi settoriali - con la denominazione <<Interventi per la promozione dell'avvio di forme associate o societarie di attivitā professionali tra soggetti che esercitino la medesima o diverse professioni>> e con lo stanziamento di 300.000 euro per l'anno 2004.
6. All'onere complessivo di 1.200.000 euro per l'anno 2004 derivante dalle autorizzazioni di spesa previste dai commi da 2 a 5, si provvede mediante storno di pari importo dalle seguenti unitā previsionali di base dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento ai capitoli del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e per gli importi a fianco di ciascuno indicato:
a) U.P.B. 10.1.320.1.334 - capitolo 5807 - 600.000 euro;
b) U.P.B. 1.3.320.1.1899 - capitolo 8550 - 600.000 euro; intendendosi corrispondentemente ridotte le relative autorizzazioni di spesa per l'anno 2004. La presente legge regionale sarā pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. Č fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.