Art. 11 ter
(Interventi a favore dello sviluppo e della competitivitā dell'attivitā professionale)
1. Al fine di sostenere lo sviluppo e la competitivitā delle attivitā professionali avviate da almeno tre anni, l'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere contributi per l'acquisto di beni strumentali connessi all'esercizio dell'attivitā professionale a favore dei professionisti che non abbiano compiuto il quarantaseiesimo anno di etā e svolgano attivitā in forma individuale, associata o societaria, e che, alla data di presentazione della domanda, risultano datori di lavoro di almeno tre soggetti assunti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato oppure di almeno una persona con disabilitā assunta con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Qualora l'intervento sia a favore di forme associate o societarie di attivitā professionali, il requisito dell'etā deve essere posseduto dalla totalitā dei componenti.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 23, comma 1, lettera a), L. R. 14/2025