Art. 11
(Interventi per favorire forme associate o societarie di attivitā professionali)
1. L'Amministrazione regionale č autorizzata a promuovere, nel rispetto dei principi fondamentali determinati dalle legislazione dello Stato, l'avvio di forme associate o societarie di attivitā professionali tra soggetti che esercitino la medesima o diverse professioni.
1 bis. Sono ammesse al contributo le spese dei primi tre anni di attivitā professionale in forma associata o societaria, anche se sostenute nei dodici mesi precedenti alla data di presentazione della domanda. Nel caso di forme associate o societā composte esclusivamente da giovani che non hanno compiuto il trentaseiesimo anno di etā, l'Amministrazione regionale č autorizzata a concedere finanziamenti per i primi cinque anni di attivitā professionale.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 4, comma 2, L. R. 33/2015
2 Parole aggiunte al comma 1 bis da art. 21, comma 1, lettera b), L. R. 14/2025 . Fino all'adeguamento dei regolamenti di cui all'articolo 12, comma 1, della presente legge alle modifiche disposte dalla L.R. 14/2025, continua a trovare applicazione la disciplina previgente.