Art. 10
(Interventi a favore delle persone)
1. L'Amministrazione regionale č autorizzata a promuovere interventi diretti a consentire alle professioniste e ai professionisti di conciliare le esigenze della professione con quelle della maternitā e della paternitā.
2. L'Amministrazione regionale č autorizzata a promuovere e finanziare interventi diretti a consentire alle persone con disabilitā fisica o sensoriale di esercitare l'attivitā professionale.
3. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere attuati direttamente o tramite gli enti di previdenza delle professioni, previa apposita convenzione.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 8, comma 1, lettera c), L. R. 25/2016 , con effetto dall'1/1/2017.
2 Parole aggiunte al comma 1 da art. 22, comma 1, lettera b), L. R. 14/2025 . Fino all'adeguamento del regolamento di cui al presente articolo alle modifiche disposte dalla L.R. 14/2025, continua a trovare applicazione la disciplina previgente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 38, c. 4, della medesima L.R. 14/2025.