Art. 12
(Regolamenti d'esecuzione)
1. Con regolamenti d'esecuzione da emanarsi, sentite le competenti Commissioni consiliari, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti le misure, i criteri e le modalità d'intervento relativi agli incentivi previsti dagli articoli 6, 6 bis, 8, 9, 10 e 11.
1 bis. I contributi di cui al comma 1 sono concessi a titolo di aiuto "de minimis" nel rispetto delle condizioni di cui al regolamento dell'Unione Europea relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis".
Note:
1 Parole aggiunte al comma 1 da art. 8, comma 1, lettera d), L. R. 25/2016
2 Comma 1 bis aggiunto da art. 7, comma 10, L. R. 25/2020 , con effetto dall'1/1/2021.
3 Comma 1 bis sostituito da art. 129, comma 1, L. R. 3/2024