Legge regionale 02 aprile 2004, n. 12 - TESTO VIGENTE dal 15/04/2004

Istituzione, attribuzioni e disciplina della Convenzione per la stesura del nuovo Statuto speciale di autonomia della Regione Friuli Venezia Giulia.
Art. 2
1. La Convenzione è composta da:
a) il Presidente del Consiglio regionale, che la coordina;
b) il Presidente della Regione;
c) i Presidenti dei Gruppi consiliari; il Gruppo misto è rappresentato da due consiglieri designati dal Gruppo stesso;
d) i componenti dell'Ufficio di Presidenza della Commissione consiliare competente in materia di affari istituzionali;
e) i componenti dell'Ufficio di Presidenza dell'Assemblea delle autonomie locali in carica alla data di entrata in vigore della presente legge;
f) due rappresentanti designati, uno per ognuna, dalle Università degli Studi di Trieste e Udine;
g) quattro rappresentanti designati, uno per ognuna, dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA) del Friuli Venezia Giulia;
h) un rappresentante designato dal Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia del CONI;
i) un rappresentante designato dal Comitato regionale dei corregionali all'estero;
j) un rappresentante designato dal Centro servizi interprovinciale del volontariato;
k) tre rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative nel Friuli Venezia Giulia;
l) tre rappresentanti, uno per ciascuna delle minoranze linguistiche slovena, friulana e germanofona, designati dalle associazioni culturali rappresentative di ciascuna minoranza;
m) tre ex consiglieri regionali designati dall'Associazione Consiglieri della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;
n) la Presidente della Commissione regionale per le pari opportunità tra uomo e donna.

2. La Convenzione nomina un Vicecoordinatore scelto al proprio interno su proposta dei Presidenti dei Gruppi consiliari dell'opposizione.
3. Qualora le designazioni di cui al comma 1 non pervengano entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, la Convenzione, decorso tale termine, può ugualmente iniziare i propri lavori con i componenti di diritto e quelli già designati.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 8, L. R. 19/2004