Art. 9
(Indicazione degli atti comunitari attuati)
1. Tutti i provvedimenti adottati dalla Regione per dare attuazione alle direttive europee nelle materie di propria competenza legislativa recano nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata e sono immediatamente trasmessi per posta certificata (PEC) alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le politiche europee.
2. Le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea che comportino obbligo di adeguamento per la Regione sono indicate nell'ambito delle disposizioni che modificano la normativa vigente in conformitą a esse.
Note:
1 Comma 1 sostituito da art. 11, comma 1, lettera a), L. R. 13/2013
2 Parole aggiunte al comma 2 da art. 11, comma 1, lettera b), L. R. 13/2013