Art. 8 bis
(Semplificazione della normativa di recepimento delle direttive)
1. Gli atti di recepimento di direttive europee non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse, salvo quanto previsto al comma 3.
2.
Costituiscono livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive europee:
a) l'introduzione o il mantenimento di requisiti, standard, obblighi e oneri non strettamente necessari per l'attuazione delle direttive;
b) l'estensione dell'ambito soggettivo o oggettivo di applicazione delle regole rispetto a quanto previsto dalle direttive, ove comporti maggiori oneri amministrativi per i destinatari;
c) l'introduzione o il mantenimento di sanzioni, procedure o meccanismi operativi pił gravosi o complessi di quelli strettamente necessari per l'attuazione delle direttive.
3. La Giunta regionale, nella relazione accompagnatoria al disegno di legge europea regionale e ai disegni di legge di cui all'articolo 8, dą conto delle circostanze eccezionali in relazione alle quali si rende necessario il superamento del livello minimo di regolazione europea.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 2, comma 1, L. R. 15/2012
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 10, comma 1, lettera a), L. R. 13/2013
3 Parole sostituite al comma 2 da art. 10, comma 1, lettera b), L. R. 13/2013
4 Parole sostituite al comma 3 da art. 10, comma 1, lettera c), L. R. 13/2013