Art. 8
(Misure urgenti)
1. A fronte di atti normativi europei o sentenze degli organi giurisdizionali dell'Unione europea, comunicate dal Governo alla Regione, che comportano obblighi regionali di adempimento all'ordinamento dell'Unione europea ed abbiano scadenza anteriore alla data di presunta entrata in vigore della legge europea regionale relativa all'anno in corso, la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale il relativo disegno di legge indicando nella relazione la data entro la quale il provvedimento deve essere approvato.
1 bis. Nel caso in cui in sede amministrativa č riconosciuto l'obbligo di disapplicare norme interne in contrasto con la normativa dell'Unione europea, la Giunta regionale emana indirizzi al fine dell'omogeneitā dell'attivitā amministrativa regionale e presenta tempestivamente al Consiglio regionale un disegno di legge, con il quale sono modificate o abrogate le disposizioni di legge regionale incompatibili con le norme dell'Unione europea, indicando eventualmente nella relazione la data entro la quale il provvedimento deve essere approvato.
Note:
1 Comma 1 bis aggiunto da art. 19, comma 1, L. R. 11/2005
2 Parole sostituite al comma 1 da art. 9, comma 1, lettera a), L. R. 13/2013
3 Parole sostituite al comma 1 bis da art. 9, comma 1, lettera b), L. R. 13/2013