Art. 3
(Legge europea regionale)
1. La Regione, nelle materie di propria competenza, dā immediata attuazione alle direttive europee.
2. Entro il 30 aprile di ogni anno, la Giunta regionale, previa verifica dello stato di conformitā dell'ordinamento regionale all'ordinamento dell'Unione europea, presenta al Consiglio regionale un disegno di legge regionale recante "Disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea"; il titolo č completato dall'indicazione "Legge europea" seguita dall'anno di riferimento.
3.
Nell'ambito della relazione al disegno di legge di cui al comma 2, la Giunta regionale:
a) riferisce sullo stato di conformitā dell'ordinamento regionale al diritto dell'Unione europea e sullo stato delle eventuali procedure di infrazione a carico dello Stato in conseguenza di inadempimenti della Regione;
b) fornisce l'elenco delle direttive da attuare in via regolamentare o amministrativa.
4. Il regolamento interno del Consiglio regionale definisce i tempi, le modalitā di esame e di votazione della legge europea regionale.
Note:
1 Parole sostituite al comma 2 da art. 54, comma 1, L. R. 13/2009
2 Rubrica dell'articolo sostituita da art. 5, comma 1, lettera a), L. R. 13/2013
3 Parole sostituite al comma 1 da art. 5, comma 1, lettera b), L. R. 13/2013
4 Comma 2 sostituito da art. 5, comma 1, lettera c), L. R. 13/2013
5 Parole sostituite alla lettera a) del comma 3 da art. 5, comma 1, lettera d), L. R. 13/2013
6 Parole sostituite al comma 4 da art. 5, comma 1, lettera e), L. R. 13/2013