1.
All'articolo 1 della legge regionale 19 maggio 1998, n. 9 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi comunitari in materia di aiuti di Stato) sono apportate le seguenti modifiche:
a) ai commi 1 e 7 bis le parole <<il Presidente della Regione>> sono sostituite dalle seguenti: <<l'Assessore regionale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali>>;
b) al comma 4 le parole <<al Presidente della Regione>> sono sostituite dalle seguenti: <<all'Assessore regionale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali>>.