Art. 1
(Finalitą)
1. La Regione Friuli Venezia Giulia, in conformitą ai principi di cui all'
articolo 117 della Costituzione e nell'ambito delle proprie competenze, concorre direttamente alla formazione degli atti dell'Unione europea e garantisce l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea sulla base dei principi di sussidiarietą, di proporzionalitą, di efficienza, di trasparenza e di partecipazione democratica.
2. Nell'ambito dei fini di cui al comma 1, la presente legge definisce le procedure finalizzate alla tempestiva attuazione delle direttive europee nelle materie di competenza legislativa della Regione.
Note:
1 Parole sostituite al comma 1 da art. 3, comma 1, lettera a), L. R. 13/2013
2 Parole sostituite al comma 2 da art. 3, comma 1, lettera b), L. R. 13/2013