Art. 6 bis
1.
Il Direttore dell'OPR FVG svolge le seguenti funzioni:
a) coordina, organizza ed è responsabile dell'attività dell'OPR FVG;
b) adotta i regolamenti che disciplinano le modalità di gestione e il funzionamento dell'OPR FVG;
c) adotta ogni altro provvedimento necessario per l'espletamento delle funzioni dell'OPR FVG.
2. Il Direttore dell'OPR FVG, essendo incaricato delle particolari funzioni connesse all'attività dell'OPR, è nominato dalla Giunta regionale con le modalità e i criteri previsti per i Direttori apicali dell'Amministrazione regionale.
3. Il Direttore dell'OPR FVG opera in posizione di autonomia e indipendenza. Il Direttore dell'OPR FVG non può sostituire il Direttore generale e i Direttori di Servizio di ERSA; il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali disciplina i criteri per l'individuazione del sostituto del Direttore dell'OPR FVG in caso di sua assenza o impedimento.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 3, comma 70, lettera d), L. R. 24/2021 , con effetto dall'1/1/2022.