Legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA.
Art. 18
 (Ripartizione di competenze)
1. Le competenze del giā ERSA non attribuite all'ERSA sono ripartite all'Amministrazione regionale con delibera della Giunta regionale su proposta congiunta dell'Assessore regionale all'organizzazione, al personale e ai sistemi informativi e dell'Assessore regionale delle risorse agricole, naturali e forestali. Conseguentemente l'ERSA č autorizzata all'eventuale attribuzione di risorse strumentali e finanziarie all'Amministrazione regionale.
2. La Giunta regionale, nell'esercizio dell'attivitā di cui al comma 1, assegna agli uffici dell'Amministrazione regionale l'attivitā autorizzativa e quella di vigilanza, controllo e sanzionatoria in materia di estirpi, reimpianti e nuovi impianti di vigneti.
3. I procedimenti in corso alla data di adozione della deliberazione di cui al comma 1 sono conclusi dall'ERSA, ad eccezione di quelli concernenti estirpi, reimpianti e nuovi impianti di vigneti.
4. Qualora leggi e regolamenti regionali citino l'ERSA il rinvio deve intendersi riferito all'ERSA o all'Amministrazione regionale a seconda delle materie di rispettiva competenza.
5. L'ERSA č autorizzata ad impiegare le risorse ancora disponibili a bilancio del giā ERSA non utilizzate per il Programma comunitario Obiettivo 5b, nonchč le risorse trasferite dall'Amministrazione regionale ai sensi del comma 6, a sostegno del completamento dei progetti giā avviati alla data di entrata vigore della presente legge e non ancora conclusi finalizzati alla riqualificazione ed al recupero del territorio montano di particolare interesse turistico, naturalistico ed ambientale ricadenti nelle aree ammesse ai benefici dell'Obiettivo 5b.
6. Per le finalitā di cui al comma 5, l'Amministrazione regionale č autorizzata a trasferire all'ERSA i fondi che residuano a carico dell'unitā previsionale di base 15.2.330.2.607 Obiettivo comunitario 5b dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e per l'anno 2004, con riferimento ai capitoli 7402, 7405, 7408, 7428, 7430, 7431, 7433, 7438, 7439 e 7451 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.