Legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 - TESTO VIGENTE dal 12/08/2023

Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSA.
Art. 16
 (Trasferimento all'ARPA delle attività agrometeorologiche del Centro servizi agrometeorologici)
2. Il personale del CSA, che alla data del 31 dicembre 2003 svolgeva incarichi funzionali alle attività ed ai compiti di cui al presente articolo, è trasferito all'ARPA con decorrenza dal 1 giugno 2004. A detto personale vengono riconosciuti, mediante l'utilizzo di tabelle comparative, l'anzianità di servizio ed i ruoli funzionali conseguiti presso il CSA. Sono altresì trasferiti all'ARPA, in pari data, i contratti in essere, le attrezzature, le apparecchiature ed i beni mobili del già ERSA e del CSA in uso per le attività di cui al comma 1.
3. L'ARPA mette a disposizione dell'ERSA il personale, le attrezzature, le apparecchiature ed i beni mobili di cui al comma 2 per lo svolgimento di attività di assistenza tecnica al comparto agricolo.
4. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa complessiva di 1.050.000 euro, suddivisa in ragione di 250.000 euro per l'anno 2004 e di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2005 e 2006, a carico dell'unità previsionale di base 4.1.340.1.91 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 con riferimento al capitolo 2255 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.
5. All'onere complessivo di 1.050.000 euro derivante dal comma 4 si provvede mediante storno di pari importo dalla unità previsionale di base 11.3.330.1.369 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 con riferimento al capitolo 6800 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa.