Art. 13 bis
(Partecipazione dell'Ersa a consorzi per la promozione dei prodotti agroalimentari)
1. L'ERSA è autorizzata a promuovere e partecipare alla costituzione di consorzi finalizzati alla promozione, valorizzazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari del Friuli Venezia Giulia. Gli schemi dell'atto costitutivo e dello
statuto sono preventivamente approvati dalla Giunta regionale.
2. L'ERSA è autorizzata, altresì, a versare la propria quota iniziale di sottoscrizione, nonchè a concorrere al sostentamento delle attività dei consorzi medesimi mediante appositi contributi consortili annuali, deliberati ai sensi dei rispettivi statuti, nei limiti della disponibilità del proprio bilancio.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 2, comma 34, L. R. 11/2011