Legge regionale 24 marzo 2004, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 09/01/2017
Interventi per lo sviluppo del trasporto combinato.
Art. 9
(Ammissibilitą contributiva)
1. Tutte le iniziative, ammesse ai contributi previsti dalla presente legge, devono essere relative a investimenti e spese avviati successivamente all'11 novembre 2003.