Legge regionale 24 marzo 2004, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 09/01/2017

Interventi per lo sviluppo del trasporto combinato.
Art. 2
 (Definizioni)
1. Per trasporto combinato delle merci, cosė come definito dalla direttiva 92/106/CEE del Consiglio del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri, s'intende quel trasporto per il quale l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza il veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia, via navigabile o per mare, a condizione che il percorso complessivo su strada non superi i 100 km in linea d'aria.