Legge regionale 24 marzo 2004, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 09/01/2017

Interventi per lo sviluppo del trasporto combinato.
Art. 2
 (Definizioni)
1. Per trasporto combinato delle merci, così come definito dalla direttiva 92/106/CEE del Consiglio del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri, s'intende quel trasporto per il quale l'autocarro, il rimorchio, il semirimorchio con o senza il veicolo trattore, la cassa mobile o il contenitore effettuano la parte iniziale o terminale del tragitto su strada e l'altra parte per ferrovia, via navigabile o per mare, a condizione che il percorso complessivo su strada non superi i 100 km in linea d'aria.
Art. 3
1. Per i fini indicati all'articolo 1, comma 1, lettera a), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per le seguenti finalità:
a) realizzazione di aree di sosta attrezzate per l'autotrasporto in transito e locale;
b) realizzazione, tramite la riconversione di infrastrutture già esistenti, di terminal per il trasporto combinato, acquisizione in proprietà o altro diritto reale di godimento di parti di terminal già esistenti o realizzazione di depositi, nonché tutti i necessari servizi accessori per la movimentazione delle unità di carico.

2. I contributi per le opere di cui al comma 1, comprensivi delle spese generali, sono concessi ai soggetti che assicurino un accesso libero e non discriminatorio all'infrastruttura da parte di tutti gli operatori, a condizioni eque e con tariffe trasparenti e remunerative del capitale impiegato e comprensive degli ammortamenti. Tali contributi sono inoltre concessi a condizione che non pregiudichino la concorrenza nel mercato del trasporto. Nessun contributo può essere concesso nel caso di distorsione tra terminal della stessa area.
3. Per i fini indicati dall'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per:
a) impiantare, potenziare, integrare e rendere maggiormente efficienti i sistemi informatici e telematici per acquisire e implementare nuove correnti di traffico collegate al trasporto combinato;
b) acquisire beni strumentali, purché dotati di dispositivi per il trasporto combinato: semirimorchi, casse mobili, container, macchine operatrici di sollevamento e movimentazione delle merci;
c) acquisire beni strumentali di nuova costruzione e in linea con le normative comunitarie in materia di tutela ambientale, atti a migliorare la sicurezza del traffico marittimo in ambito portuale, quali natanti e mezzi nautici ad esclusivo servizio e assistenza delle navi sia in ormeggio che in manovra di entrata e uscita nelle zone portuali commerciali della regione.

4. I beni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 devono essere di nuova fabbricazione.
Note:
1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 5, comma 6, lettera a), L. R. 22/2010
2 Parole sostituite al comma 5 da art. 6, comma 8, L. R. 24/2016
3 Parole soppresse al comma 5 da art. 6, comma 8, L. R. 24/2016
Art. 10
 (Norme finanziarie)
1. Per le finalità previste dall'articolo 3, commi 1 e 2, è autorizzata la spesa complessiva di 375.000 euro, suddivisa in ragione di 125.000 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006 a carico dell'unità previsionale di base 6.3.350.2.3333, denominata <<Sviluppo del trasporto combinato>>, che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004 alla funzione obiettivo 6 - programma 6.3 - rubrica n. 350 - spese di investimento, con riferimento al capitolo 3861 (2.1.243.3.09.22) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 350 - Servizio per il trasporto merci, con la denominazione <<Contributi a soggetti privati, comprensivi delle spese generali, per la realizzazione di aree di sosta attrezzate per l'autotrasporto e di terminal per il trasporto combinato, per l'acquisizione di parti di terminal già esistenti, la realizzazione di depositi nonché per i necessari servizi accessori >> e con lo stanziamento complessivo di 375.000 euro, suddiviso in ragione di 125.000 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006.
2. Per le finalità previste dall'articolo 3, commi 3, 4 e 5, è autorizzata la spesa complessiva di 1.125.000 euro, suddivisa in ragione di 375.000 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006 a carico dell'unità previsionale di base 6.3.350.2.3333 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 3862 (2.1.243.3.09.22) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 350 - Servizio per il trasporto merci, con la denominazione <<Contributi a soggetti privati per l'acquisizione di nuovi sistemi informatici e telematici, nonché di nuovi beni strumentali per il trasporto combinato, ivi compresi natanti e mezzi nautici>> e con lo stanziamento complessivo di 1.125.000 euro, suddiviso in ragione di 375.000 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006.
3. All'onere complessivo di 1.500.000 euro, suddiviso in ragione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2004 al 2006, derivante dalle autorizzazioni di spesa di cui ai commi 1 e 2, si provvede mediante prelevamento di pari importo dall'unità previsionale di base 6.5.250.2.1922 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al fondo globale di parte capitale iscritto al capitolo 9710 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi (partita n. 96 del prospetto D/2 allegato al documento tecnico stesso).