Art. 7
(Concessione dei contributi)
1. Le modalitą e i tempi per la presentazione delle domande di finanziamento sono fissate dalla Giunta regionale.
2. I criteri per la valutazione delle domande e le modalitą di riparto dei finanziamenti sono stabiliti dalla Giunta regionale.
3. Le domande devono riguardare iniziative che, oltre ad essere ricomprese negli obiettivi e nelle finalitą della presente legge, siano coerenti con la programmazione e la pianificazione regionale.