Art. 5
(Misura dei contributi)
1. I contributi per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, lettere a) e b) e per l'acquisto di beni strumentali di cui all'articolo 3, comma 3, lettere a), b) e c) sono concessi ai soggetti privati, fino alla misura massima del 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile.
2. I contributi per l'acquisto di beni di cui al comma 5 sono concessi nella misura massima del 40 per cento per le grandi imprese, del 50 per cento per le medie imprese e del 60 per cento per le piccole imprese, del maggior costo derivante dalla conformazione a norme ambientali e di sicurezza pił rigorose di quelle previste dalla normativa comunitaria in vigore.
Note:
1 Comma 2 sostituito da art. 6, comma 9, L. R. 24/2016