Legge regionale 24 marzo 2004, n. 7 - TESTO VIGENTE dal 09/01/2017

Interventi per lo sviluppo del trasporto combinato.
Art. 3
1. Per i fini indicati all'articolo 1, comma 1, lettera a), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per le seguenti finalità:
a) realizzazione di aree di sosta attrezzate per l'autotrasporto in transito e locale;
b) realizzazione, tramite la riconversione di infrastrutture già esistenti, di terminal per il trasporto combinato, acquisizione in proprietà o altro diritto reale di godimento di parti di terminal già esistenti o realizzazione di depositi, nonché tutti i necessari servizi accessori per la movimentazione delle unità di carico.

2. I contributi per le opere di cui al comma 1, comprensivi delle spese generali, sono concessi ai soggetti che assicurino un accesso libero e non discriminatorio all'infrastruttura da parte di tutti gli operatori, a condizioni eque e con tariffe trasparenti e remunerative del capitale impiegato e comprensive degli ammortamenti. Tali contributi sono inoltre concessi a condizione che non pregiudichino la concorrenza nel mercato del trasporto. Nessun contributo può essere concesso nel caso di distorsione tra terminal della stessa area.
3. Per i fini indicati dall'articolo 1, comma 1, lettere b) e c), l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi per:
a) impiantare, potenziare, integrare e rendere maggiormente efficienti i sistemi informatici e telematici per acquisire e implementare nuove correnti di traffico collegate al trasporto combinato;
b) acquisire beni strumentali, purché dotati di dispositivi per il trasporto combinato: semirimorchi, casse mobili, container, macchine operatrici di sollevamento e movimentazione delle merci;
c) acquisire beni strumentali di nuova costruzione e in linea con le normative comunitarie in materia di tutela ambientale, atti a migliorare la sicurezza del traffico marittimo in ambito portuale, quali natanti e mezzi nautici ad esclusivo servizio e assistenza delle navi sia in ormeggio che in manovra di entrata e uscita nelle zone portuali commerciali della regione.

4. I beni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 3 devono essere di nuova fabbricazione.
Note:
1 Vedi anche quanto disposto dall'art. 5, comma 6, lettera a), L. R. 22/2010
2 Parole sostituite al comma 5 da art. 6, comma 8, L. R. 24/2016
3 Parole soppresse al comma 5 da art. 6, comma 8, L. R. 24/2016