Legge regionale 10 marzo 2004 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 28/11/2013

Disposizioni in materia di organizzazione degli uffici alle dipendenze funzionali del difensore civico, del tutore dei minori e del Comitato regionale per le comunicazioni, nonch modifica all'articolo 83 della legge regionale 13/1998 istitutivo della Commissione regionale per le servitù militari.

Art. 6

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale provvede agli adempimenti di cui all'articolo 22 bis della legge regionale 49/1993, come inserito dal comma 1 dell'articolo 2, e di cui all'articolo 7 della legge regionale 20/1981, come sostituito dal comma 1 dell'articolo 1.

2. Il comma 7 dell'articolo 20 bis della legge regionale 49/1993 è abrogato.

3. Il comma 7 bis dell'articolo 20 bis della legge regionale 49/1993 è abrogato a decorrere dall'approvazione dei provvedimenti di cui al comma 1 relativi al tutore dei minori.