Legge regionale 10 marzo 2004 , n. 6 - TESTO VIGENTE dal 28/11/2013

Disposizioni in materia di organizzazione degli uffici alle dipendenze funzionali del difensore civico, del tutore dei minori e del Comitato regionale per le comunicazioni, nonch modifica all'articolo 83 della legge regionale 13/1998 istitutivo della Commissione regionale per le servitù militari.

Art. 2

(Inserimento dell'articolo 22 bis nella legge regionale 49/1993)

1.

( ABROGATO )

(1)

2. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'articolo 22 bis della legge regionale 49/1993, come inserito dal comma 1, relativamente ai mezzi messi a disposizione dal Consiglio regionale fanno carico all'unità previsionale di base 52.1.260.1.646 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2004-2006 e del bilancio per l'anno 2004, con riferimento al capitolo 99 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi e, relativamente ai mezzi e alle strutture messi a disposizione dall'Amministrazione regionale, fanno carico alle pertinenti unità previsionali e ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa dei precitati bilanci e documento tecnico.

Note:

Comma 1 abrogato da art. 52, comma 1, lettera c), L. R. 7/2010 , a decorrere dall' 1 gennaio 2011.