Legge regionale 08 marzo 2004, n. 5 - TESTO VIGENTE dal 10/03/2004

Disposizioni in materia di concessione dei trattamenti economici in favore degli invalidi civili.
Art. 4
 (Trasferimento del personale)
1. In relazione al disposto di cui all'articolo 2, il personale di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 270/2002 è trasferito alle Aziende per i servizi sanitari con la medesima decorrenza dell'assegnazione alla Regione. Il personale suddetto è inquadrato nel Servizio sanitario regionale nelle categorie corrispondenti alle aree e ai livelli formalmente rivestiti presso l'ente di provenienza, secondo le equiparazioni di cui all'allegata tabella A. Il personale medesimo conserva il trattamento fisso e continuativo acquisito (stipendio, indennità integrativa speciale, retribuzione individuale di anzianità e indennità di amministrazione) ovvero, se più favorevole, quello proprio del personale del Servizio sanitario regionale; al personale è altresì riconosciuta l'anzianità di servizio maturata presso l'amministrazione di provenienza. In prima applicazione della presente legge la ripartizione del personale tra le Aziende per i servizi sanitari e le relative sedi di destinazione sono quelle indicate nell'allegata tabella B.